venerdì 4 novembre 2011

Legge che regola l'utilizzzo della bevanda alcolica...

"Ricordiamo che l'art. 689 del codice penale punisce con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro ovvero la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche alle seguenti categorie:
· minori di anni 16,
· persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. Per bevanda alcolica, ai sensi della Legge 125/2001, si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume."
ALCUNE IMMAGINI...
       

                        

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